Dott. A. Govoni, CTU Trib. Cremona
La recente
pubblicazione della Sentenza del caso (cartello bancario) n. AT
39914 emessa il 4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea,
in allegato e di cui al link
offre
il diritto al risarcimento a famiglie, imprese ed enti locali italiani
che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione
dell’Euribor, avevano in essere rapporti di prestito a tasso
variabile ossia aventi come parametro di riferimento il tasso
EURIBOR .
La
Sentenza pertanto riguarda il 100% dei contratti di mutuo
ipotecario e fondiario a tasso variabile, ma riguarda
anche il 100% dei contratti derivati sul tasso (interest rate swap= IRS)
, il 100% dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di
fido per sconto anticipi fatture e per sconto sbf , il 100% dei
contratti di leasing immobiliare e strumentale, il 100% dei contratti di
prestito con cessione del quinto ed il 100% dei contratti di prestito
personale, in quanto essi sono atti il cui tasso di
riferimento è nel 100% dei casi l’Euribor , stipulati
con banche commerciali, sia italiane (Unicredit, Intesa, Carisbo,
Carige , BNL, MPS, Banca Popolare,UBI, BPM …) che estere operanti in Italia (
Deutsche Bank , Barclays , Nomura, Morgan Stanley, Dexia Crediop,..) da
famiglie , imprese ed enti locali italiani, anche antecedentemente al
2005 .
Famiglie
, imprese ed enti locali italiani possono in sostanza ora ottenere il
risarcimento integrale di tutti gli interessi e flussi negativi su derivati
che si sono visti addebitare sul proprio conto corrente
relativamente a tali contratti nel periodo che va dal 2005 al 2008
.
La
Sentenza, essendo stata emessa dalla Commissione Europea,
ha potere vincolante sul Giudice competente nazionale ,
che pertanto è chiamato ad uniformarsi, diversamente sanzionabile a
seguito di apposita istanza al Presidente del Tribunale competente, al
Consiglio/organismo della Magistratura nazionale o alla Corte di Giustizia UE,
cha ha, quest’ultima, potere di imposizione.
Dal
momento che però le banche commerciali italiane quotate in borsa sono oggi
praticamente sul lastrico e dal momento che è risultato dall’elenco dei
delegati e deleganti allegati ai Verbali di Approvazione del bilancio di
ognuna, che le maggiori banche commerciali italiane quotate in
borsa (Unicredit, Intesa, Carisbo, Carige , BNL, MPS, Banca
Popolare,UBI, BPM …) sono ormai divenute di proprietà di una decina di hedge
fund speculatori stranieri per oltre il 90% del capitale, è
richiedibile che il Magistrato italiano condanni a pagare direttamente
questa decina di hedge fund stessi , essendo essi ora noti (le
caucasiche società hedge fund Vanguard , State Street , Black Rock ,
Black Stone, Fidelity , Jp Morgan Trust, Northern Trust , BNP Paribas
Trust .. ) in luogo della banca, in via solidale e
non secondaria .
Il
risarcimento ottenibile da famiglie , imprese ed enti locali italiani e che
quindi dovrebbe essere pagato in via solidale e non secondaria dalla detta
decina di hedge fund azionisti delle banche commerciali italiane quotate
in borsa è pari a circa, considerati crediti alla clientela concessi dal
sistema bancario italiano di complessivamente circa 1700 miliardi di euro ed un
tasso di interesse per difetto del 5% praticato
su detti contratti (per difetto in quanto il tasso nominale p.e. praticato
sulle aperture di credito in conto corrente si è aggirato, nel periodo
2005-2008, intorno al TEGM , tra il 9% ed il 10%; sui prestiti personali
addirittura intorno al 15%) , pari a circa 85 miliardi di euro per anno dal
2005 al 2008 per un totale diritto restitutorio ottenibile da famiglie, imprese
ed enti locali italiani di 340 miliardi di euro.
Una ripetizione di
340 miliardi di euro costituirebbe un bella ventata di liquidità per
famiglie, imprese ed enti locali italiani ora stremati ed oberati di
debiti e che non graverebbe sulla banche italiane, ma
direttamente sugli hedge fund azionisti delle banche italiane , occultati
nelle stesse da interposte persone fisiche in realtà studi legali
e relativi avvocati delegati * che rappresentano al voto detta decina di
hedge fund stranieri per definizione speculatori in
quanto unici fondi al mondo autorizzati ad effettuare vendite allo scoperto
(=vendite senza possedere le azioni ma prendendole in prestito da
altre banche complici o da ignari piccoli risparmiatori attirati nella
trappola attraverso piattaforme di trading on line ad essi hedge fund
riconducibili,)
Il
Consiglio Superiore della Magistratura impartendo ai Giudici
competenti di seguire questa linea guida ossia di imputare il
risarcimento non alla banca italiana, ma direttamente ai suoi azionisti
occultati da interposte persone fisiche in realtà studi legali *
che rappresentano al voto detti hedge fund ossia impartendo che il
risarcimento sia imputato direttamente a Vanguard , State Street ,
Black Rock , Black Stone, Fidelity , Jp Morgan Trust, Northern Trust ,
BNP Paribas Trust,.., fornirebbe liquidità insperata a famiglie, imprese
ed enti locali italiani da tempo in obiettiva situazione di difficoltà
economica- finanziaria.
I
sopracitati hedge fund risultano essere proprietari, sempre con la stessa
tecnica (interposte persone fisiche in realtà delegati studi legali) anche
delle banche commerciali straniere (Barclays, Deutsche Bank , Societè generale
, The Royal Bank of Scotland ) condannate dalla Commissione Europea per la
sopracitata manipolazione dell’Euribor .
Tali
contratti di prestito ancorati all’Euribor sono dunque nulli per
indeterminatezza relativa al tasso manipolato (ex art. 1284 c.c.) e per
contrarietà, dell’oggetto del contratto, all’ordine pubblico ed economico
(combinato disposto artt. 1418 2° co. e artt.1346 c.c.).
Alla
banca va restituito il solo capitale, al netto di ogni spesa e
competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.
Nel
caso di aperture di credito e fidi anticipi, la Sentenza della
Commissione Europea determina contratti senza interessi trimestrali.
Il
fatto che i prestiti inoltre siano fondati su un tasso di
riferimento (Euribor) stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario,
-oggi in realtà controllato da hedge fund stranieri , finchè lo sarà e
non si ritorni invece anche in Italia alla situazione ante 1992 quando il
patrimonio bancario italiano era per il 78% pubblico , dell’IRI, -
e dunque, ad una delle parti del contratto, provoca la
conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione
dell’art. 2, lettera a), e dell’art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990
- “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato - ANTITRUST” -
stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza).
Nel grafico a torta di
Unicredit , Intesa , Carige, Bnl, MPS, dove sembrerebbe che p.e. il 5% sia di
Black Rock, il 5 % p.e. di Fintech o di un fondo libico, il 5% p.e. di
Axa
e per il restante 85% vi
è scritto “mercato”, pensando che sia detenuto da milioni di
risparmiatori sparsi per il mondo , invece risulterebbe detenuto per
l’82% mediamente ( attraverso interposte persone fisiche in realtà studi
legali) , da una decina di hedge fund in apparenza anche anglo-americani
ma in realtà di origine caucasica. Anche Jp Morgan Trust sembrerebbe
controllata da hedge fund di origine caucasica.
Fondamentale,
pertanto, l’acquisizione dell’elenco dei delegati e dei deleganti
di ogni banca quotata italiana al fine dell’accertamento
del fatto che gli ipotizzati reati siano attribuibili a soggetti esteri, un
concentrazione della proprietà delle banche italiane quotate in borsa in
pochissimi soggetti esteri speculatori che hanno impartito dal 1992 ed
impartiscono direttive a Presidenti ed Amministratori delegati della
banche commerciali italiane ed indirettamente al Governatore di BANKITALIA Spa,
di cui dette banche commerciali italiane sono azioniste, finanche quindi
impartendo a quest’ultimo inconsapevole Governatore di Bankitalia Spa di
variare di Suo pugno il tasso ufficiale di sconto (TUS poi dal 1998
chiamato TUR) sempre al ribasso (portandolo dal 15% di settembre 1992 allo
0,05% di oggi, Dicembre 2016) , a partire dalla L. 82 del 7
Febbraio che appunto gli ha conferito il potere esclusivo di variare il tasso
di Suo pugno, così determinando una perdita già certa alla stipula sui
centinaia di miliardi di euro di derivati sul tasso,- piazzati dal 1992 al
Tesoro italiano ,a 100 mila tra imprese pubbliche e private
italiane ed dal 2001 a 900 enti locali italiani , -riportanti la clausola
killer banca vince se tasso cala.
Nessun
strano algoritmo sui derivati, ma un meccanismo di cui ci accorse nel
2014, dopo aver esaminato centinaia di derivati sul tasso ed aver
constato che contenevano tutti nelle rimodulazioni la clausola
killer banca vince se tasso cala, per cui fu logica la
conclusione che per forza doveva esserci qualcuno , e non la
domanda-offerta del mercato, che di suo pugno variava il tasso .
Scorrendo tutti i decreti legge , leggi, decreti legislativi, decreti
ministeriali emessi dal MEF e dal Tesoro dal 1990 al 1994, furono
trovate, tra le centinaia di pagine della Legge n. 82 del 7 Febbraio
1992, le tre righe dicasi tre righe, con cui il Tesoro
conferiva al Governatore della appena divenuta Bankitalia spa, il
potere esclusivo di variare il tasso di suo pugno. I Governatori di
Bankitalia spa sono stati pertanto obiettivamente inconsapevoli d el
danno che stavano commettendo al Tesoro dello Stato italiano , agli enti locali
ed alle imprese pubbliche e private italiane che dal 1992 hanno
sottoscritto contratti derivati sul tasso con clausola banca vince se
tasso cala. Trattasi pertanto anche nel caso dei derivati sul tasso
piazzati in Italia dal 1992 di ipotizzati reati commessi interamente
da soggetti esteri , per la precisione da 21 banche d’affari che
hanno piazzato i derivati in Italia dal 1992 e che guarda caso risultano
controllate sempre dalla stessa decina di hedge fund speculatori sopra nominati
.
Hedge
fund speculatori che entrando ed uscendo dalle principali banche commerciali
italiane, hanno fatto progressivamente crollare , con continue
vendite allo scoperto, la loro quotazione in borsa ,
verso l’azzeramento della stessa (oggi le banche italiane sono quotate tutte
meno di due euro) potendole portare finanche al fallimento , in
grave danno oltre che di decine di migliaia di dipendenti bancari che
perdono il posto, anche in grave danno di milioni di risparmiatori
italiani , spesso famiglie italiane o imprese italiane costrette a
sottoscrivere azioni o obbligazioni (poi quest’ultime convertibili in azioni
con la regola del bail-in ) della banca, pur di ottenere un
prestito .
Negli
Stati dove, come in Italia dal 1992 è stata abolita la separazione tra
banche di prestito e banche speculative , le banche commerciali hanno in
automatico iniziato a creare, dal 1992, oltre ai fidi auto liquidanti,
anche l’importo dei mutui ipotecari con un clic elettronico ,
generando un sotto-sistema finanziario essendo gli stessi
mutuatari che, purtroppo pagando le quote capitali via via delle rate del
proprio mutuo (quote capitali la cui esistenza è
stata dal 1992 contabilmente elusa nel bilancio di alcune banche commerciali
italiane) inconsapevolmente alimentano questo sotto-sistema di
hedge fund speculatori e banche d’affari che ha preso, ad ogni settennale
programmato con vendite allo scoperto, crollo della borsa di Milano (1994
,2001 , 2008, 2016), sempre più forza in Italia.
Ad ogni crollo
della borsa di Milano, dal 1994, circa cinque milioni di Italiani
hanno visto quasi azzerare i loro risparmi investiti in azioni di banche
italiane o in azioni di altre società italiane quotate , ciò provocando un
impoverimento progressivo dello nazione . risparmio confluito nelle casse
di detti hedge fund stranieri, risparmio che sarebbe stato invece necessario
per lo sviluppo dell’economia nazionale.
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